https://www.immobiliaremolinaro.com/image/cache/catalog/Blog/roma_attivita_tutelate-1170x700.jpg

LE ATTIVITÀ VIETATE NEL CENTRO STORICO DI ROMA

  • 04/08/2022
  • |   1121 Visualizzazioni
Come abbiamo già illustrato parlando delle attività tutelate, nella Città Storica di Roma vige un particolare regime normativo al fine di proteggere alcune attività commerciali e artigianali considerate di particolare valore.

Ciò per promuovere un tessuto produttivo di qualità, diluire la concentrazione delle attività commerciali a favore della produzione artigianale e tutelare il decoro di quella che è, senza dubbio, la città d’arte più importante al mondo.

La scelta di operare in tal senso ha portato alla necessità di vietare l’esercizio di alcune attività all’interno di aree specifiche di Roma Capitale.

Le attività vietate sono espressamente individuate dall’art. 11 della DCC (Delibera del comune di Roma) 49/2019:

a) commercio all’ingrosso con o senza deposito merci e showroom adibiti all’esposizione e vendita;
b) depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
c) sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti di cui all’art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;
e) spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
f) sexy shop;
g) impianti di autolavaggio;
h) vendita di qualsiasi tipologia di oggetto che raffiguri immagini contrarie alla pubblica decenza ed al decoro;
i) laboratori che effettuino in via esclusiva o prevalente la preparazione e vendita di alimenti caratterizzati dalla cottura finale mediante friggitrice;
j) lavanderie “self-service” con capacità complessiva superiore ai 100 kg;
k) vendita effettuata mediante apparecchi automatici di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
l) esercizi che effettuano l’acquisto di oro usato e la vendita dello stesso (cd. "compro-oro");
m) centri massaggi che non siano abbinati ad attività di estetica o che non siano in possesso di specifica attestazione di competenza professionale.

Tali attività sono ritenute incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali e urbanistici se sono svolte nei Tessuti T1, T2, T3, T4, T5, ovunque localizzati, e nel tessuto T6, ove localizzato all'interno del perimetro del Sito UNESCO.

Per la descrizione dei Tessuti rimandiamo alla lettura dell’articolo sulle attività tutelate.

Powered By Zaion Web P.Iva: 14211571006 Studio Molinaro © 2024